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205289
IDG931504936
93.15.04936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Violante Vittorio
Tutela cautelare nei rapporti di garanzia "a prima richiesta"
Nota a Pret. Roma 25 gennaio 1993
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 616-620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3068; D44022
Nei contratti autonomi di garanzia, nei casi di escussione abusiva ed in mala fede della garanzia, il debitore ordinante ha il diritto, fondato sul contratto di mandato, a che il garante opponga l' exceptio doli al beneficiario, la quale puo' essere validamente opposta in presenza di una prova c.d. liquida della escussione abusiva. Integra il concetto di prova c.d. liquida, un provvedimento di sequestro preventivo penale avente ad oggetto il contratto autonomo di garanzia. L' exceptio doli e' fondata sul principio civilistico di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. Pertanto, l' esistenza di un obbligo in capo al garante, fondato sul contratto di mandato, di opporre l' exceptio doli al beneficiario, configura il diritto dell' ordinante avente ad oggetto la pretesa che tale obbligo sia adempiuto. Tale diritto e' tutelabile in via cautelare. La tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., nell' ambito dei contratti autonomi di garanzia, e' ammissibile ove il danno derivante al debitore ordinante dalla illecita escussione si configura "imminente", in quanto legato ai c.d. regressi automatici ed "irreparabile", in quanto in grado di incidere in via definitiva "su una situazione di natura assoluta", quale ad esempio la stessa sopravvivenza dell' azienda. In tali ipotesi, la forma del decreto, inaudita altera parte, del provvedimento cautelare appare opportuna e necessaria.
art. 700 c.p.c. art. 1375 c.p.c.



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