| Nei contratti autonomi di garanzia, nei casi di escussione abusiva ed
in mala fede della garanzia, il debitore ordinante ha il diritto,
fondato sul contratto di mandato, a che il garante opponga l'
exceptio doli al beneficiario, la quale puo' essere validamente
opposta in presenza di una prova c.d. liquida della escussione
abusiva. Integra il concetto di prova c.d. liquida, un provvedimento
di sequestro preventivo penale avente ad oggetto il contratto
autonomo di garanzia. L' exceptio doli e' fondata sul principio
civilistico di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. Pertanto, l'
esistenza di un obbligo in capo al garante, fondato sul contratto di
mandato, di opporre l' exceptio doli al beneficiario, configura il
diritto dell' ordinante avente ad oggetto la pretesa che tale obbligo
sia adempiuto. Tale diritto e' tutelabile in via cautelare. La tutela
cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., nell' ambito dei contratti
autonomi di garanzia, e' ammissibile ove il danno derivante al
debitore ordinante dalla illecita escussione si configura
"imminente", in quanto legato ai c.d. regressi automatici ed
"irreparabile", in quanto in grado di incidere in via definitiva "su
una situazione di natura assoluta", quale ad esempio la stessa
sopravvivenza dell' azienda. In tali ipotesi, la forma del decreto,
inaudita altera parte, del provvedimento cautelare appare opportuna e
necessaria.
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