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205290
IDG931504937
93.15.04937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
La consulenza tecnica d' ufficio sul risanamento dell' impresa nell' amministrazione controllata
Nota a decr. Trib. Avezzano 23 dicembre 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 621-625
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301; D3134; D3135
Sulla possibilita' che il Tribunale disponga d' ufficio un accertamento tecnico-contabile per verificare la "verosimiglianza" del piano di risanamento presentato da un imprenditore a sostegno di una domanda di amministrazione controllata, e' sorto vivace dibattito in dottrina. Prendendo in esame il decreto in epigrafe, ,l' A. propone il ricorso per analogia dell' art. 2343 c.c. che assegna al Presidente del Tribunale la nomina degli esperti per la stima dei conferimenti di beni nelle societa'. Cosi', secondo l' A., il Tribunale conserva i suoi poteri di controllo, ma la perizia, se risultasse contraria all' imprenditore (che ne paga il conto) potrebbe non essere utilizzata e quindi non produrre danno. Sarebbe incredibile e paradossale, secondo l' A., che in una procedura volontaria com' e' l' amministrazione controllata, l' imprenditore fosse costretto a subire ed a pagare una perizia d' ufficio e rischiare di fallire, se per avventura il perito depositasse una relazione negativa. Il Tribunale invece, sostiene che nei procedimenti camerali, disciplinati dall' art. 738 c.p.c., il giudice puo' assumere informazioni e la consulenza tecnica rientra in tale concetto. Il discorso e' aperto.
art. 187 l. fall. art. 188 l. fall. art. 2343 c.c. art. 737 c.p.c. art. 738 c.p.c.



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