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| IDG931504937 | |
| 93.15.04937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| La consulenza tecnica d' ufficio sul risanamento dell' impresa nell'
amministrazione controllata
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| Nota a decr. Trib. Avezzano 23 dicembre 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 621-625
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31301; D3134; D3135
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| Sulla possibilita' che il Tribunale disponga d' ufficio un
accertamento tecnico-contabile per verificare la "verosimiglianza"
del piano di risanamento presentato da un imprenditore a sostegno di
una domanda di amministrazione controllata, e' sorto vivace dibattito
in dottrina. Prendendo in esame il decreto in epigrafe, ,l' A.
propone il ricorso per analogia dell' art. 2343 c.c. che assegna al
Presidente del Tribunale la nomina degli esperti per la stima dei
conferimenti di beni nelle societa'. Cosi', secondo l' A., il
Tribunale conserva i suoi poteri di controllo, ma la perizia, se
risultasse contraria all' imprenditore (che ne paga il conto)
potrebbe non essere utilizzata e quindi non produrre danno. Sarebbe
incredibile e paradossale, secondo l' A., che in una procedura
volontaria com' e' l' amministrazione controllata, l' imprenditore
fosse costretto a subire ed a pagare una perizia d' ufficio e
rischiare di fallire, se per avventura il perito depositasse una
relazione negativa. Il Tribunale invece, sostiene che nei
procedimenti camerali, disciplinati dall' art. 738 c.p.c., il giudice
puo' assumere informazioni e la consulenza tecnica rientra in tale
concetto. Il discorso e' aperto.
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| art. 187 l. fall.
art. 188 l. fall.
art. 2343 c.c.
art. 737 c.p.c.
art. 738 c.p.c.
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