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205301
IDG931504948
93.15.04948 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lignola Riccardo
Riflessioni sull' art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88
Nota a Pret. Piacenza 6 giugno 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 700-702
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D70330
L' A. esamina i piu' recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di interpretazione dell' art. 52 l. 88/1989. Premesso che ad avviso dell' INPS la sanatoria de qua e' inoperativa in presenza di un provvedimento di "annullamento" dell' atto di assegnazione della pensione, l' A. si sofferma a considerare il contrario indirizzo della giurisprudenza costituzionale nonche' di legittimita' e di merito secondo la quale l' irripetibilita' si riferisce a qualsiasi errore commesso dall' Ente a qualsiasi titolo anche se riferentesi a situazioni determinate prima dell' emanazione di detta norma con l' unico limite dell' assenza del dolo da parte dell' assicurato. In ultimo l' A. riferisce della recentissima disposizione (art. 13 l. 412/1991) che legittima l' INPS al recupero delle somme pagate in piu' in conseguenza di dolo dell' interessato, di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta dal pensionato.
art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88 art. 13 l. 30 dicembre 1991, n. 412



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