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205303
IDG931504950
93.15.04950 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guerrieri Maurizio
Natura e limiti del consenso presunto nell' ambito delle cause di giustificazione
Nota a Pret. Ragusa 23 novembre 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 724-728
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50160
La nota affronta la problematica relativa alla configurabilita' della forma presunta del consenso dell' avente diritto, causa esimente nel vigente ordinamento penale. Premessa una rapida introduzione all' argomento attraverso l' esame della causa di giustificazione nei suoi aspetti piu' generali e soffermatasi, in particolare, sui limiti incontrati dalla disposizione dell' art. 50 c.p. con riguardo alla natura dei diritti per la lesione dei quali puo' validamente essere prestato il consenso, la nota prosegue con la classificazione delle forme di manifestazione del consenso scriminante. Viene quindi riservata una attenta trattazione al consenso putativo, pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, tratto dalla norma dell' art. 59 comma 3 c.p. che assegna efficacia scriminante alla erronea supposizione della esistenza di una causa di giustificazione. Rimanendo nell' ambito del consenso virtuale, si entra nel tema attraverso la esposizione della teoria del consenso presunto, concepita da studiosi germanici e accolta in Italia con alterna fortuna, stante le resistenze frapposte, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza di legittimita'. Quest' ultima e' orientata nel senso di ritenere la fattispecie di consenso presunto alla stregua di una causa soggettiva di non punibilita', segnatamente come mancanza di dolo. La nota prosegue con una critica alla tesi giurisprudenziale mediante l' analisi della generale rilevanza del putativo nel nostro sistema penale e attribuendo natura necessariamente mista, soggettiva ed oggettiva, alla scriminante in esame, stante la immanenza del consenso, sebbene non concesso perche' non richiesto. Al riconosciuto carattere di vera e propria causa di giustificazione, conclude la nota, devono conseguire gli effetti connessi, tra i quali, in primo luogo, la sua rilevanza "oggettiva", cioe' anche se non conosciuta dall' agente, e la estensibilita' ai compartecipi.
art. 47 c.p. art. 50 c.p. art. 59 comma 3 c.p.



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