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Documento


205306
IDG931504953
93.15.04953 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poso Vincenzo Antonio
Brevi osservazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale del sindacato maggiormente rappresentativo
Nota a ord. Pret. Milano sez. distaccata di Rho 28 gennaio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 780-781
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60322; D7110
Nel processo penale promosso contro il datore di lavoro per il reato previsto e punito dall' art. 5 dello Statuto dei lavoratori in materia di accertamenti sanitari e' ammissibile la costituzione di parte civile del sindacato, purche' sia maggiormente rappresentativo. L' ammissibilita' della costituzione di parte civile del sindacato e' giustificata dalla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori di cui e' portatore.
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 74 c.p.p. art. 78 c.p.p. art. 91 c.p.p.



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