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Documento


205307
IDG931504954
93.15.04954 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbensi Mazzino
Tutela della collettivita' e dinamica sociale nei reati di offesa al pudore
Nota a Pret. Firenze 21 gennaio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 783-788
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5171
L' A. prende spunto dall' intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, di portata chiarificatrice e risolutrice rispetto a contrasti gia' verificatisi tra le diverse sezioni della Suprema Corte, per operare una ricostruzione di quello che puo' definirsi il concetto di "osceno" nel panorama giurisprudenziale dell' ultimo decennio. Al riguardo il riferimento al diritto vivente trova una sua precisa giustificazione nella particolare costruzione normativa di tale concetto: infatti il legislatore, come ben evidenzia l' A., nelle fattispecie di cui agli artt. 527 e 528 c.p. intese a significare il concetto di oscenita' appositamente attraverso l' uso di un parametro tale da impegnare ogni volta l' interprete ed in primo luogo il giudice a considerare l' eventuale evoluzione della sensibilita' sociale. L' esame di questa giurisprudenza mette in luce come il punto nevralgico della valutazione giudiziale investa principalmente la liceita' della c.d. offerta di pornografia riservata, attuata cioe' in maniera tale da evitare l' impatto immediato del prodotto pornografico sulla generalita' della collettivita', giacche' su tale punto si contrappongono un orientamento piu' restrittivo ed uno orientamento "liberal". L' A. ripercorre le tappe fondamentali di questa evoluzione giurisprudenziale, con i suoi nodi principali, fino all' accoglimento da parte delle sezioni unite della tesi piu' liberale. La validita' di quest' ultimo pronunciamento e' vagliata alla stregua degli aspetti normativi piu' significativi: la tipicita'; l' oggetto giuridico; l' offesa. Un approfondito esame di ciascuno di questi aspetti consente di operare una valutazione di congruita' rispetto al "dictum" delle sezioni unite, nonche' del Pretore di Firenze, la pronuncia del quale accoglie fedelmente il tipo di impostazione e soluzione date al problema esegetico dalla Suprema Corte.
art. 527 c.p art. 528 c.p. art. 529 c.p.



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