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| IDG931504955 | |
| 93.15.04955 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| Utilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni telefoniche nelle
varie fasi del procedimento
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| Nota a ord. Trib. Milano 2 gennaio 1992
ord. Trib. Milano 28 dicembre 1991
ord. Trib. Palermo 8 novembre 1991
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 799-801
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6145; D6215
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| Si pone il problema se, per l' utilizzabilita' dei risultati delle
intercettazioni telefoniche, la prova del rispetto delle norme che
regolano tale mezzo di ricerca occorre soltanto nella fase del
giudizio affinche' i suddetti risultati assurgano a prova in rapporto
alla responsabilita' penale ovvero anche nella fase delle indagini
preliminari quando si tratta di verificare, come nel caso di
emissione del provvedimento di custodia cautelare, l' esistenza di
gravi indizi. L' A. contesta la prima opinione ed osserva che l'
agganciarla al rilievo che l' art. 191 c.p.p. (prove illegittimamente
acquisite) si riferirebbe alle prove in sede dibattimentale si
risolve in una poco attenta considerazione della categoria dell'
inutilizzabilita' e del concetto di indizio ed in una ingiustificata
limitazione del significato di prova; una piu' attenta valutazione
consente di affermare che nulla suggerisce di delimitare l' ambito di
applicazione dell' art. 191 cit. ad una sola fase. D' altronde l'
art. 271 c.p.p., disponendo che i risultati delle intercettazioni
telefoniche non possono essere utilizzate qualora non siano state
rispettate le norme che regolano tale mezzo di ricerca delle prove,
non fa alcuna distinzione tra le fasi del procedimento. Si esamina,
infine, il problema della utilizzabilita' di una parte soltanto dei
risultati delle intercettazioni e quello della possibilita' per il
P.M. di esibire, in caso di riesame, la documentazione relativa alle
intercettazioni soltanto nel corso dell' udienza.
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| art. 191 c.p.p.
art. 271 c.p.p.
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