Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


205310
IDG931504957
93.15.04957 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Rossana
Emissioni nocive nell' atmosfera ed ordinanza-ingiunzione a tutela della salute pubblica
Nota a Pret. Genova 7 maggio 1991
Giur. merito, vol. amb000, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 843-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18256; D539
La nota affronta schematicamente tre argomenti in tema di inquinamento atmosferico con esame della disciplina del suo accertamento e quindi con richiamo della l. 689/1981 che ha introdotto il sistema della depenalizzazione delle ipotesi di reato e dell' applicazione di converso di sanzioni amministrative. Viene cosi' rilevato in primo luogo che quando le indagini si presentino lunghe e gravose, il termine perentorio di novanta giorni entro il quale gli organi addetti al controllo sono tenuti ad effettuare la notifica degli estremi della violazione agli interessati inizia a decorrere dal momento in cui l' amministrazione e' giunta a piena conoscenza della violazione e cioe' dalla redazione finale del verbale di accertamento. In secondo luogo viene esaminato il supposto difetto di motivazione della ordinanza-ingiunzione osservando che la costante giurisprudenza reputa sufficiente l' enunciazione degli estremi di fatto e di diritto sulla cui base il provvedimento e' stato adottato se non addirittura la motivazione per relationem ossia con riferimento a quanto contenuto in un precedente e conosciuto documento. Infine in ordine alla successione delle varie regolamentazioni che disciplinano la materia dell' inquinamento, solitamente frammentarie e disarmoniche, viene riscontrato come sia pacificamente ammessa l' applicazione della legge piu' favorevole al trasgressore seppure successiva al momento della commessa infrazione in quanto anche nell' area di responsabilita' amministrativa quale quella in oggetto vige il principio di assoluta legalita' e garantismo tipico della responsabilita' penale.
l. 24 novembre 1981, n. 689



Ritorna al menu della banca dati