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Documento


205314
IDG931504961
93.15.04961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
Esercizio del diritto di ripresa dal concedente usufruttuario del fondo
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 4, pag. 874-877
D914
Il diritto di ripresa, ai sensi dell' art. 42 l. 203/1982, spetta al locatore, in quanto tale, anche se non proprietario ma semplice usufruttuario del fondo. La finalita' della formazione di imprese agricole stabili, con la concentrazione dei fondi in un unico imprenditore, puo' essere realizzata anche dall' usufruttuario, tenuto conto che l' obbligo del recedente di coltivare direttamente il terreno e' limitato a soli nove anni, e che il diritto e' esercitabile sempre che il titolare non abbia superato l' eta' di 55 anni. L' affittuario e' tutelato dalla facolta' di far rivivere il contratto di affitto ove l' usufrutto del recedente venga a cessare, per qualunque motivo, prima di 9 anni dalla ripresa.
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203



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