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205316
IDG931504963
93.15.04963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sturiale Pietro
Rimedi avverso l' ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 4, pag. 893-899
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D433
Il provvedimento di assegnazione, che segue alla dichiarazione positiva del terzo pignorato, conclude il procedimento esecutivo. Ciononostante, avendo detto provvedimento la forma dell' ordinanza, esso e' revocabile (art. 487 c.p.c.) finche' non abbia avuto esecuzione (col pagamento, totale o parziale, da parte del terzo). Fino a tale momento il procedimento esecutivo non puo' dirsi ancora definitivamente concluso e pertanto e' esperibile anche il rimedio dell' opposizione all' esecuzione (ove ne ricorrano i presupposti di cui all' art. 615 c.p.c.). Il rimedio dell' opposizione agli atti esecutivi (per i motivi di cui all' art. 617 c.p.c.) e' invece soggetto al termine di decadenza di 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (per le parti costituite aventi diritto alla comunicazione) ovvero (per chi non abbia diritto alla comunicazione) dalla emissione o deposito in cancelleria (a seconda che esso sia stato o meno emesso in udienza). L' opposizione degli atti esecutivi non puo' tuttavia riguardare nullita' verificatesi prima dell' assegnazione (art. 2929 c.c.). Avverso l' ordinanza di assegnazione non e' invece esperibile il ricorso per cassazione, neppure quando il provvedimento abbia un contenuto decisorio, in quanto tale rimedio e' esperibile soltanto in mancanza di altri mezzi di impugnazione (nella specie invece sono possibili le opposizioni). Se il provvedimento non e' piu' revocabile ne' impugnabile con l' opposizione, e' sempre possibile (in applicazione analogica dell' art. 287 c.p.c.) chiedere la correzione degli errori materiali. Questa puo' servire di fondamento alla ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), la cui applicazione, come rimedio estremo, non puo' essere esclusa, salvo l' intangibilita' del giudicato eventualmente formatosi sulle questioni decise nel corso del procedimento esecutivo
art. 2929 c.c. art. 487 c.p.c. art. 615 c.p.c. art. 617 c.p.c.



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