| Il provvedimento di assegnazione, che segue alla dichiarazione
positiva del terzo pignorato, conclude il procedimento esecutivo.
Ciononostante, avendo detto provvedimento la forma dell' ordinanza,
esso e' revocabile (art. 487 c.p.c.) finche' non abbia avuto
esecuzione (col pagamento, totale o parziale, da parte del terzo).
Fino a tale momento il procedimento esecutivo non puo' dirsi ancora
definitivamente concluso e pertanto e' esperibile anche il rimedio
dell' opposizione all' esecuzione (ove ne ricorrano i presupposti di
cui all' art. 615 c.p.c.). Il rimedio dell' opposizione agli atti
esecutivi (per i motivi di cui all' art. 617 c.p.c.) e' invece
soggetto al termine di decadenza di 5 giorni, decorrenti dalla
comunicazione del provvedimento (per le parti costituite aventi
diritto alla comunicazione) ovvero (per chi non abbia diritto alla
comunicazione) dalla emissione o deposito in cancelleria (a seconda
che esso sia stato o meno emesso in udienza). L' opposizione degli
atti esecutivi non puo' tuttavia riguardare nullita' verificatesi
prima dell' assegnazione (art. 2929 c.c.). Avverso l' ordinanza di
assegnazione non e' invece esperibile il ricorso per cassazione,
neppure quando il provvedimento abbia un contenuto decisorio, in
quanto tale rimedio e' esperibile soltanto in mancanza di altri mezzi
di impugnazione (nella specie invece sono possibili le opposizioni).
Se il provvedimento non e' piu' revocabile ne' impugnabile con l'
opposizione, e' sempre possibile (in applicazione analogica dell'
art. 287 c.p.c.) chiedere la correzione degli errori materiali.
Questa puo' servire di fondamento alla ripetizione di indebito (art.
2033 c.c.), la cui applicazione, come rimedio estremo, non puo'
essere esclusa, salvo l' intangibilita' del giudicato eventualmente
formatosi sulle questioni decise nel corso del procedimento esecutivo
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