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205317
IDG931504964
93.15.04964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terrusi Francesco
Gli "eccessi ideologici" del nuovo processo penale: a proposito, tra l' altro, dell' art. 507 c.p.p.
Intervento all' incontro di studio organizzato dal gruppo toscano dell' Associazione nazionale magistrati, Unita' per la Costituzione sul tema: "Il nuovo codice di procedura penale dalla teoria all' esperienza", Firenze, 14 marzo 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 4, pag. 900-908
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6215
L' esperienza maturata in quasi un triennio di applicazione della nuova normativa processuale consente all' A. di evidenziare le incongruenze metodologiche della disciplina dell' acquisizione della prova in dibattimento. L' analisi ha come punto di partenza l' argomentazione concernente la mancanza di flessibilita' del nuovo impianto processuale, che rende immediatamente percepibile la totale inadeguatezza dello stesso per la trattazione dei procedimenti di maggiore allarme sociale, quali quelli in materia di criminalita' organizzata ovvero gli altri afferenti reati finanziari, societari o bancari. Evidenziata la sussistenza, nel sistema, di non pochi momenti di astrattismo giuridico e di iperbolico dogmatismo, l' A. passa a trattare ex professo la problematica concernente i poteri istruttori del giudice del dibattimento. Viene in particolare esaminata la disputa venutasi a determinare, in dottrina ed in giurisprudenza, in ordine alla possibilita' del giudice, ai sensi dell' art. 507 c.p.p., di supplire all' eventuale inerzia probatoria delle parti. In un simile contesto, l' A. critica la tesi di coloro i quali riconoscono, nel nuovo impianto processuale in tema di prova, l' operativita' del principio dispositivo; nega diritto di cittadinanza in campo penale, alla c.d. concezione argomentativa della prova; conclude nel senso del riconoscimento in capo al giudice, in dipendenza dello scopo tipico del processo penale, che e' quello di ricercare la verita', del diritto-dovere di giudicare conoscendo, nella cui logica va inserita l' attribuzione dei poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. esercitabili anche per ragioni di supplenza.
art. 507 c.p.p.



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