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| IDG931504964 | |
| 93.15.04964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Terrusi Francesco
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| Gli "eccessi ideologici" del nuovo processo penale: a proposito, tra
l' altro, dell' art. 507 c.p.p.
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| Intervento all' incontro di studio organizzato dal gruppo toscano
dell' Associazione nazionale magistrati, Unita' per la Costituzione
sul tema: "Il nuovo codice di procedura penale dalla teoria all'
esperienza", Firenze, 14 marzo 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 4, pag. 900-908
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D68; D6215
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| L' esperienza maturata in quasi un triennio di applicazione della
nuova normativa processuale consente all' A. di evidenziare le
incongruenze metodologiche della disciplina dell' acquisizione della
prova in dibattimento. L' analisi ha come punto di partenza l'
argomentazione concernente la mancanza di flessibilita' del nuovo
impianto processuale, che rende immediatamente percepibile la totale
inadeguatezza dello stesso per la trattazione dei procedimenti di
maggiore allarme sociale, quali quelli in materia di criminalita'
organizzata ovvero gli altri afferenti reati finanziari, societari o
bancari. Evidenziata la sussistenza, nel sistema, di non pochi
momenti di astrattismo giuridico e di iperbolico dogmatismo, l' A.
passa a trattare ex professo la problematica concernente i poteri
istruttori del giudice del dibattimento. Viene in particolare
esaminata la disputa venutasi a determinare, in dottrina ed in
giurisprudenza, in ordine alla possibilita' del giudice, ai sensi
dell' art. 507 c.p.p., di supplire all' eventuale inerzia probatoria
delle parti. In un simile contesto, l' A. critica la tesi di coloro i
quali riconoscono, nel nuovo impianto processuale in tema di prova,
l' operativita' del principio dispositivo; nega diritto di
cittadinanza in campo penale, alla c.d. concezione argomentativa
della prova; conclude nel senso del riconoscimento in capo al
giudice, in dipendenza dello scopo tipico del processo penale, che e'
quello di ricercare la verita', del diritto-dovere di giudicare
conoscendo, nella cui logica va inserita l' attribuzione dei poteri
istruttori ex art. 507 c.p.p. esercitabili anche per ragioni di
supplenza.
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| art. 507 c.p.p.
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