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| IDG930605192 | |
| 93.06.05192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellavista Alessandro
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| Perequazione retributiva e autonomia legislativa regionale
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| Nota a C. Cost. 19 ottobre 1992, n. 392
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag.
937-941
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1433; D7440; D03101
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| La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell'
art. 4 della legge della Regione Liguria approvata il 18 dicembre
1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, che prevede l' ammissibilita'
del congedo straordinario nell' ambito dei "gravi motivi", da
valutare caso per caso e secondo apprezzamento da parte dell'
amministrazione, in caso di permanenza all' estero ai fini di
adozione di un minore straniero. La Corte ha, invece, dichiarato
infondata la questione di legittimita' dell' art. 1 della stessa
legge che prevede che il congedo straordinario a dipendente
regionale, per malattie del figlio inferiore a tre anni di eta',
venga retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il
primo mese e con riduzione dell' 80% per il successivo. Le questioni
vengono inquadrate nel piu' ampio tema della "giungla retributiva"
del settore pubblico e affrontate con riferimento ai principi di
omogeneita' e di perequazione dei trattamenti retributivi dei
dipendenti pubblici. L' A. esamina la pronuncia, che si inserisce in
un ampio panorama giurisprudenziale della Corte sul tema, e ritiene
corretta la soluzione per ambedue le questioni.
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| art. 117 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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