Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


205545
IDG930605192
93.06.05192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellavista Alessandro
Perequazione retributiva e autonomia legislativa regionale
Nota a C. Cost. 19 ottobre 1992, n. 392
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 937-941
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1433; D7440; D03101
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge della Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, che prevede l' ammissibilita' del congedo straordinario nell' ambito dei "gravi motivi", da valutare caso per caso e secondo apprezzamento da parte dell' amministrazione, in caso di permanenza all' estero ai fini di adozione di un minore straniero. La Corte ha, invece, dichiarato infondata la questione di legittimita' dell' art. 1 della stessa legge che prevede che il congedo straordinario a dipendente regionale, per malattie del figlio inferiore a tre anni di eta', venga retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo mese e con riduzione dell' 80% per il successivo. Le questioni vengono inquadrate nel piu' ampio tema della "giungla retributiva" del settore pubblico e affrontate con riferimento ai principi di omogeneita' e di perequazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici. L' A. esamina la pronuncia, che si inserisce in un ampio panorama giurisprudenziale della Corte sul tema, e ritiene corretta la soluzione per ambedue le questioni.
art. 117 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati