Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


205555
IDG930605202
93.06.05202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgianti Nicola
Il superamento del cosiddetto periodo di comporto come unico motivo di licenziamento
Nota a Cass. sez. lav. 21 settembre 1991, n. 9869
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 1030-1031
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700
La sentenza in esame chiarisce, sostiene l' A., che il licenziamento intimato prima che sia scaduto il periodo di comporto, sia quello c.d. secco sia quello c.d. per sommatoria, deve considerarsi nullo qualora l' unico motivo che abbia indotto il datore di lavoro a recedere sia stato, appunto, l' asserito superamento del comporto.
art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati