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| IDG930605203 | |
| 93.06.05203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Poniz Luca
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| Nullita' del patto di "part-time" e conseguenze sul rapporto di
lavoro: necessita' di una disposizione tra originario patto
"part-time" e trasformazione in "part-time" del rapporto gia' a tempo
pieno
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| Nota a Cass. sez. lav. 4 luglio 1991, n. 7393
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag.
1052-1057
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7441
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| Due lavoratrici avevano chiesto la condanna del datore di lavoro al
pagamento delle differenze retributive loro dovute a seguito di una
riduzione dell' attivita' lavorativa conseguente all' unilaterale
disposizione del datore, a settimane alterne anziche' a tempo pieno
come nell' originario contratto di lavoro. La Corte ha ritenuto che
la riduzione della retribuzione, correlativamente ad una riduzione
della prestazione di lavoro non realizza un negozio peggiorativo in
quanto la retribuzione e' risultata ridotta in rapporto alla
riduzione dell' attivita' lavorativa. L' A. esamina la questione
sotto il profilo della modificazione del rapporto da tempo pieno a
part-time, rilevando criticamente alcuni aspetti della pronuncia.
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| art. 5 comma 10 l. 19 dicembre 1984, n. 863
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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