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205556
IDG930605203
93.06.05203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poniz Luca
Nullita' del patto di "part-time" e conseguenze sul rapporto di lavoro: necessita' di una disposizione tra originario patto "part-time" e trasformazione in "part-time" del rapporto gia' a tempo pieno
Nota a Cass. sez. lav. 4 luglio 1991, n. 7393
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 1052-1057
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7441
Due lavoratrici avevano chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive loro dovute a seguito di una riduzione dell' attivita' lavorativa conseguente all' unilaterale disposizione del datore, a settimane alterne anziche' a tempo pieno come nell' originario contratto di lavoro. La Corte ha ritenuto che la riduzione della retribuzione, correlativamente ad una riduzione della prestazione di lavoro non realizza un negozio peggiorativo in quanto la retribuzione e' risultata ridotta in rapporto alla riduzione dell' attivita' lavorativa. L' A. esamina la questione sotto il profilo della modificazione del rapporto da tempo pieno a part-time, rilevando criticamente alcuni aspetti della pronuncia.
art. 5 comma 10 l. 19 dicembre 1984, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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