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205569
IDG930605216
93.06.05216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghinoy Paola
Art. 2103 c.c. e rotazione in posizioni di lavoro non equivalenti
Nota a Cass. sez. lav. 9 aprile 1992, n. 4314
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 287-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7446
La pronuncia in commento riguarda una fattispecie relativa alla "rotazione" del dipendente su diverse posizioni di lavoro prevista da specifica disposizione del contratto collettivo. La Corte di Cassazione, condividendo le censure alla sentenza impugnata dalla ricorrente, ha ritenuto che la "rotazione", intesa come avvicendamento su diverse posizioni di lavoro secondo un ordine ciclico, debba essere caratterizzata da una sufficiente brevita' delle assegnazioni, che valga a distinguerla dall' adibizione stabile a distinte posizioni di lavoro. Solo nel primo caso infatti e' legittima ex art. 2103 c.c. l' attribuzione di mansioni inferiori, che anzi costituendo un' ulteriore esperienza lavorativa puo' determinare un arricchimento della professionalita', che viene invece svilita quando lo svolgimento si protragga eccessivamente. L' A. approfondisce la problematica della rotazione nel piu' ampio quadro della previsione contrattuale di mansioni promiscue.
art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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