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| IDG930605218 | |
| 93.06.05218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Del Punta Riccardo
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| Attestazione di un fatto oggettivo e valutazione del medesimo nel
referto del servizio medico ispettivo
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| Nota a Cass. sez. lav. 24 gennaio 1992, n. 773
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 303-304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7705; D760; D4192; D41521
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| Secondo la sentenza in commento, non e' censurabile la sentenza del
giudice di merito che, nel caso di un lavoratore licenziato con l'
addebito di aver reso impossibile il controllo del medico della USL,
nei confronti del quale aveva usato un atteggiamento risoluto e
larvatamente minaccioso, non aveva ritenuto l' efficacia probatoria
del referto di servizio del medico e aveva ammesso la prova
testimoniale del lavoratore sullo svolgimento del fatto, dalla quale
e' risultato un comportamento da ritenersi maleducato ma non
minaccioso. Di conseguenza veniva ritenuta sproporzionata la sanzione
del licenziamento. In una fattispecie simile e' stata data una
soluzione opposta, dando valore di prova legale al referto del medico
di controllo che aveva attestato il rifiuto della visita con
conseguente inammissibilita' della prova testimoniale richiesta dal
lavoratore. Secondo l' A., la diversita' di posizione fra le due
sentenze sembra da attribuire, in larga misura, al diverso contenuto
delle rispettive dichiarazioni dei medici.
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| art. 2700 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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