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205571
IDG930605218
93.06.05218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Punta Riccardo
Attestazione di un fatto oggettivo e valutazione del medesimo nel referto del servizio medico ispettivo
Nota a Cass. sez. lav. 24 gennaio 1992, n. 773
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 303-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7705; D760; D4192; D41521
Secondo la sentenza in commento, non e' censurabile la sentenza del giudice di merito che, nel caso di un lavoratore licenziato con l' addebito di aver reso impossibile il controllo del medico della USL, nei confronti del quale aveva usato un atteggiamento risoluto e larvatamente minaccioso, non aveva ritenuto l' efficacia probatoria del referto di servizio del medico e aveva ammesso la prova testimoniale del lavoratore sullo svolgimento del fatto, dalla quale e' risultato un comportamento da ritenersi maleducato ma non minaccioso. Di conseguenza veniva ritenuta sproporzionata la sanzione del licenziamento. In una fattispecie simile e' stata data una soluzione opposta, dando valore di prova legale al referto del medico di controllo che aveva attestato il rifiuto della visita con conseguente inammissibilita' della prova testimoniale richiesta dal lavoratore. Secondo l' A., la diversita' di posizione fra le due sentenze sembra da attribuire, in larga misura, al diverso contenuto delle rispettive dichiarazioni dei medici.
art. 2700 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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