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Documento


205575
IDG930605222
93.06.05222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sulla specificita' della contestazione disciplinare
Nota a Pret. Firenze 4 gennaio 1992 Trib. Firenze 18 luglio 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 326-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745; D74704
Viene esaminata la questione della finalita' e dello scopo della contestazione disciplinare e, quindi, dei necessari requisiti di essa per la sua validita'. Nel caso in esame e' da considerare valida la contestazione, sfociata nel licenziamento, cosi' formulata come si legge nella massima: "Nel corso ed in occasione delle Sue mansioni di capo gruppo assistenza tecnica alle apparecchiature radiologiche di nostra fornitura, Ella ha da tempo volto attivita' parallele ed analoghe a titolo personale ed autonomo in contrasto con i previsti obblighi di fedelta' e diligenza. Detto Suo comportamento e' comprovato da risultanze documentali e testimoniali in nostro possesso". Secondo il Pretore e' idonea la contestazione basata sulla condotta complessiva tenuta dal lavoratore (e ritenuta illecita) e quindi superflui i singoli episodi nei quali tale condotta si articola. Pertanto la contestazione di cui alla massima e' stata ritenuta valida. Anche il Tribunale ha ritenuto l' idoneita' della contestazione inequivocabilmente comprovata in "concreto", in quanto il lavoratore si e' difeso tempestivamente, inviando alla societa' datrice una lettera nella quale forniva le proprie giustificazioni, senza peraltro chiedere chiarimenti di sorta. Segno, ha dedotto il Tribunale, che il lavoratore, a prescindere dall' apparente genericita' della contestazione, sapeva benissimo a che cosa il datore si riferisse.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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