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| IDG930605222 | |
| 93.06.05222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mariani Michele
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| Sulla specificita' della contestazione disciplinare
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| Nota a Pret. Firenze 4 gennaio 1992
Trib. Firenze 18 luglio 1992
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 326-328
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D745; D74704
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| Viene esaminata la questione della finalita' e dello scopo della
contestazione disciplinare e, quindi, dei necessari requisiti di essa
per la sua validita'. Nel caso in esame e' da considerare valida la
contestazione, sfociata nel licenziamento, cosi' formulata come si
legge nella massima: "Nel corso ed in occasione delle Sue mansioni di
capo gruppo assistenza tecnica alle apparecchiature radiologiche di
nostra fornitura, Ella ha da tempo volto attivita' parallele ed
analoghe a titolo personale ed autonomo in contrasto con i previsti
obblighi di fedelta' e diligenza. Detto Suo comportamento e'
comprovato da risultanze documentali e testimoniali in nostro
possesso". Secondo il Pretore e' idonea la contestazione basata sulla
condotta complessiva tenuta dal lavoratore (e ritenuta illecita) e
quindi superflui i singoli episodi nei quali tale condotta si
articola. Pertanto la contestazione di cui alla massima e' stata
ritenuta valida. Anche il Tribunale ha ritenuto l' idoneita' della
contestazione inequivocabilmente comprovata in "concreto", in quanto
il lavoratore si e' difeso tempestivamente, inviando alla societa'
datrice una lettera nella quale forniva le proprie giustificazioni,
senza peraltro chiedere chiarimenti di sorta. Segno, ha dedotto il
Tribunale, che il lavoratore, a prescindere dall' apparente
genericita' della contestazione, sapeva benissimo a che cosa il
datore si riferisse.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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