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205576
IDG930605223
93.06.05223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
Sui requisiti della contestazione disciplinare
Nota a Pret. Firenze 4 gennaio 1992 Trib. Firenze 18 luglio 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 330-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745; D74704
Viene esaminata la questione della finalita' e dello scopo della contestazione disciplinare e, quindi, dei necessari requisiti di essa per la sua validita'. Nel caso in esame e' da considerare valida la contestazione, sfociata nel licenziamento, cosi' formulata come si legge nella massima: "Nel corso ed in occasione delle Sue mansioni di capo gruppo assistenza tecnica alle apparecchiature radiologiche di nostra fornitura, Ella ha da tempo volto attivita' parallele ed analoghe a titolo personale ed autonomo in contrasto con i previsti obblighi di fedelta' e diligenza. Detto Suo comportamento e' comprovato da risultanze documentali e testimoniali in nostro possesso". Il Pretore, distinguendo tra singolo fatto e condotta, come scelta programmata di comportamento ha ritenuto sufficiente la contestazione. Il Tribunale ha pure valutato idonea la contestazione perche' comprovata "in concreto", dovendosi ritenere che il lavoratore era a conoscenza del fatto contestato e in grado di difendersi, come e' emerso da una sua lettera di giustificazioni. L' A. esamina le decisioni che gli consentono una riflessione sui requisiti della contestazione. Egli ritiene che essa debba essere, con gli opportuni adattamenti nella particolarita' dei casi, sufficientemente specifica e articolata, perche' il lavoratore sia posto in grado di difendersi in riferimento ad una imputazione precisa.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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