| 205576 | |
| IDG930605223 | |
| 93.06.05223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Pera Giuseppe
| |
| Sui requisiti della contestazione disciplinare
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Pret. Firenze 4 gennaio 1992
Trib. Firenze 18 luglio 1992
| |
| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 330-334
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D745; D74704
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Viene esaminata la questione della finalita' e dello scopo della
contestazione disciplinare e, quindi, dei necessari requisiti di essa
per la sua validita'. Nel caso in esame e' da considerare valida la
contestazione, sfociata nel licenziamento, cosi' formulata come si
legge nella massima: "Nel corso ed in occasione delle Sue mansioni di
capo gruppo assistenza tecnica alle apparecchiature radiologiche di
nostra fornitura, Ella ha da tempo volto attivita' parallele ed
analoghe a titolo personale ed autonomo in contrasto con i previsti
obblighi di fedelta' e diligenza. Detto Suo comportamento e'
comprovato da risultanze documentali e testimoniali in nostro
possesso". Il Pretore, distinguendo tra singolo fatto e condotta,
come scelta programmata di comportamento ha ritenuto sufficiente la
contestazione. Il Tribunale ha pure valutato idonea la contestazione
perche' comprovata "in concreto", dovendosi ritenere che il
lavoratore era a conoscenza del fatto contestato e in grado di
difendersi, come e' emerso da una sua lettera di giustificazioni. L'
A. esamina le decisioni che gli consentono una riflessione sui
requisiti della contestazione. Egli ritiene che essa debba essere,
con gli opportuni adattamenti nella particolarita' dei casi,
sufficientemente specifica e articolata, perche' il lavoratore sia
posto in grado di difendersi in riferimento ad una imputazione
precisa.
| |
| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |