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205578
IDG930605225
93.06.05225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pilati Andrea
Onere della prova nella natura imprenditoriale dell' attivita' esercitata e art. 18 St. lav., prima e dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108
Nota a Cass. sez. lav. 23 giugno 1992, n. 7665
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 346-350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D763; D3082
Secondo la massima della sentenza annotata "la natura imprenditoriale dell' attivita' esercitata dal datore di lavoro si configura come elemento costitutivo del diritto vantato dal lavoratore di ottenere i provvedimenti previsti dall' art. 18 della l. 300/70; incombe pertanto sul lavoratore l' onere della relativa prova (principio affermato in fattispecie anteriore all' entrata in vigore della l. 11 maggio 1990, n. 108)". Alla luce della novella legislativa 108/1990, l' A. ritiene di condividere l' opinione della dottrina, secondo la quale e' da escludere in capo al lavoratore, che si ritenga illegittimamente licenziato, l' onere di provare la natura imprenditoriale dell' attivita' esercitata dal datore di lavoro. Tale onere, al contrario, va addossato al datore di lavoro.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 11 maggio 1990, n. 108 art. 2697 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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