Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


205579
IDG930605226
93.06.05226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poso Vincenzo A.
Sull' impossibilita' temporanea della prestazione "per factum principis" come giustificato motivo di licenziamento
Nota a Cass. sez. lav. 28 febbraio 1992, n. 2461
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 351-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747; D746
Non potendo il lavoratore accedere alla zona doganale dell' aeroporto, a causa del ritiro da parte della p.a. del tesserino che consente l' accesso, il Pretore ha ravvisato gli estremi della sopravvenuta impossibilita' temporanea della prestazione lavorativa per fatto estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al lavoratore. Il datore di lavoro puo' recedere dal rapporto di lavoro, ma nel rispetto dei limiti imposti dall' art. 3 l. 604/1966. Ai fini della legittimita' del licenziamento, al datore incombe l' onere della prova circa la necessita' tecnico-organizzativa del recesso. L' A. richiama alcune pronunce che, in casi simili, hanno escluso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per "factum principis", l' operativita' della tutela prevista in materia di licenziamenti illegittimi.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 1464 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati