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205580
IDG930605227
93.06.05227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Vincenzo
Dall' inefficacia all' illegittimita' del licenziamento disciplinare viziato nella procedura: una svolta di rilievo
Nota a Cass. sez. lav. 23 novembre 1992, n. 12486
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 357-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Al licenziamento disciplinare non correttamente intimato, prima dell' entrata in vigore della l. 108/1990, le conseguenze sono previste non gia', afferma la sentenza, dall' art. 2 della legge generale sui licenziamenti individuali 604/1966, per i licenziamenti viziati nella forma, ossia l' assoluta mancanza di effetto e la conseguente prosecuzione di diritto del rapporto di lavoro, bensi' quelle previste dal successivo art. 8 per i licenziamenti intimati in carenza di potere, ossia obbligo di riassunzione ovvero risarcimento del danno con indennita' da un minimo di cinque a un massimo di dodici mensilita' dell' ultima retribuzione. L' A. commenta positivamente la decisione, valutandone la portata anche dopo la l. 108/1990.
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 11 maggio 1990, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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