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205581
IDG930605228
93.06.05228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gragnoli Enrico
Considerazioni sul licenziamento disposto per eventi estranei al rapporto di lavoro
Nota a Cass. sez. lav. 3 marzo 1992, n. 2574
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 364-373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Una banca aveva intimato il licenziamento disciplinare di una impiegata che aveva sottratto beni da alcuni negozi. Il Tribunale giudico' i fatti come dovuto ad uno stato di infermita' della lavoratrice e concluse per l' illegittimita' del recesso, perche' la condotta non era costitutiva di giusta causa di licenziamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a prescindere dal fatto che il licenziamento fosse per giusta causa, dovevano essere comunque applicati i principi dell' art. 7 l. 300/1970, con la conseguente impossibilita' per l' imprenditore di proporre in corso di giudizio nuove e differenti ragioni giustificatrici del licenziamento. La banca, infatti, aveva sostenuto che, anche se era lo stato di malattia ad indurre l' impiegata al furto, essa non sarebbe stata lo stesso idonea a svolgere le proprie mansioni. L' A. ripercorre la vicenda giudiziaria, partendo dalla verifica se il licenziamento era veramente disciplinare, visto che erano stati presi in considerazione eventi estranei all' esecuzione del rapporto e tenuti al di fuori dell' orario di lavoro.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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