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| IDG930605228 | |
| 93.06.05228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gragnoli Enrico
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| Considerazioni sul licenziamento disposto per eventi estranei al
rapporto di lavoro
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| Nota a Cass. sez. lav. 3 marzo 1992, n. 2574
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 364-373
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702
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| Una banca aveva intimato il licenziamento disciplinare di una
impiegata che aveva sottratto beni da alcuni negozi. Il Tribunale
giudico' i fatti come dovuto ad uno stato di infermita' della
lavoratrice e concluse per l' illegittimita' del recesso, perche' la
condotta non era costitutiva di giusta causa di licenziamento. La
Corte di Cassazione ha ritenuto che, a prescindere dal fatto che il
licenziamento fosse per giusta causa, dovevano essere comunque
applicati i principi dell' art. 7 l. 300/1970, con la conseguente
impossibilita' per l' imprenditore di proporre in corso di giudizio
nuove e differenti ragioni giustificatrici del licenziamento. La
banca, infatti, aveva sostenuto che, anche se era lo stato di
malattia ad indurre l' impiegata al furto, essa non sarebbe stata lo
stesso idonea a svolgere le proprie mansioni. L' A. ripercorre la
vicenda giudiziaria, partendo dalla verifica se il licenziamento era
veramente disciplinare, visto che erano stati presi in considerazione
eventi estranei all' esecuzione del rapporto e tenuti al di fuori
dell' orario di lavoro.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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