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205591
IDG930605238
93.06.05238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinto Gian Luca
A quali associazioni sindacali il datore di lavoro deve comunicare l' intenzione di procedere a licenziamenti collettivi
Nota a decr. Pret. Napoli sez. Casoria 23 dicembre 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 411-413
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74701
Secondo la sentenza annotata, a norma dell' art. 4 l. 223/1991, l' obbligo di informazione preventiva dell' avvio della procedura di licenziamento collettivo alle organizzazioni sindacali deve intendersi riferito solo a quelle che hanno costituito la rappresentanza sindacale nell' unita' produttiva e non anche ad altre associazioni di categoria, seppure aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, che non abbiano costituito la rappresentanza sindacale. L' A. evidenza le problematiche interpretative dell' art. 4 cit., tenendo conto del fatto che l' eventuale violazione della procedura per la dichiarazione di mobilita' produrrebbe di diritto l' inefficacia dei licenziamenti.
art. 4 l. 23 luglio 1991, n. 223 art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223 art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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