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Stampa giuridica

Documento


205599
IDG930605246
93.06.05246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianconcini Tiziano
Sull' astensione facoltativa "post partum" e le sue conseguenze sul t.f.r.
Nota a Pret. Milano 15 dicembre 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 508-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7063; D7472
Secondo la sentenza in epigrafe non e' computabile nel trattamento di fine rapporto l' astensione facoltativa "post partum", non rientrando nella nozione di puerperio di cui all' art. 2110 c.c. L' A. esamina la sentenza anche alla luce della disciplina comunitaria, avvertendo, in una postilla, che la Cassazione, mentre il fascicolo era in stampa, pronunciandosi sulla questione oggetto della sentenza pretorile annotata, ha affermato il diritto della lavoratrice a vedersi computato nel trattamento di fine rapporto il periodo di astensione facoltativa "post partum". A fondamento delle conclusioni la Suprema Corte ha assunto una nozione di puerperio piu' ampia rispetto a quella "meramente tecnico-scientifica", a cui si era richiamato il Pretore.
art. 7 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 2110 c.c. art. 2120 c.c. Cass. 22 febbraio 1993, n. 2114
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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