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205605
IDG930605252
93.06.05252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Nuova giurisprudenza della Cassazione sull' acquisizione della qualifica di direttore di farmacia comunale, a seguito di esercizio prolungato delle relative mansioni
Nota a Cass. sez. lav. 17 luglio 1992, n. 8719
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 550-552
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1883; D14254; D14351
La decisione in epigrafe perviene alla conclusione di cui alla massima secondo la quale "le farmacie comunali sono enti pubblici economici, e l' art. 13 Statuto lavoratori, nella parte in cui prevede, a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, l' acquisizione definitiva della corrispondente qualifica, si applica anche ai dipendenti di queste unita', compresi quelli assegnati alle mansioni di direttore". Le questioni che la Corte ha affrontato e che l' A. approfondisce criticamente sono: il riconoscimento delle farmacie comunali quali enti pubblici economici; l' ammissibilita' dell' art. 13 l. 300/1970, nonostante la normativa di settore imponga la regola del concorso per l' acquisizione della qualifica di direttore.
art. 10 l. 2 aprile 1968, n. 475 art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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