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205612
IDG930605259
93.06.05259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Punta Riccardo
Sulla procedura amministrativa per i licenziamenti collettivi dislocati in province diverse
Nota a ord. Pret. Milano 10 febbraio 1993
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 597-599
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74701; D7044
Secondo il Pretore, nel caso di un licenziamento collettivo "non preceduto da cassa integrazione guadagni straordinaria, ed interessante piu' unita' produttive dislocate in piu' regioni, la fase amministrativa della procedura non deve essere attivata presso il Ministero del lavoro, come dispone l' art. 4 comma 15 della legge 223/91, ma presso i locali Uffici provinciali del lavoro. Cio' perche' l' art. 4 comma 15, non essendo richiamato dall' art. 24, varrebbe solamente per l' ipotesi di licenziamento collettivo proceduto da cassa integrazione guadagni straordinaria, che e' disciplinata in via diretta negli artt. 4 e 5 della legge". Esaminata la questione, l' A. esclude che esistano due nozioni di licenziamento collettivo, a seconda che vi sia stato o no il previo ricorso alla cassa integrazione e, di conseguenza, una disciplina differenziata.
art. 4 comma 15 l. 23 luglio 1991, n. 223 art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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