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205614
IDG930605261
93.06.05261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gragnoli Enrico
Spunti sulla autonoma azionabilita' dell' art. 429, terzo comma, c.p.c.
Nota a Cass. sez. lav. 19 agosto 1992, n. 9669
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 606-612
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
Il caso concerne la pretesa del lavoratore al riconoscimento del danno per "rivalutazione" ed agli interessi per la tardiva corresponsione di somme gia' liquidate in un giudizio antecedente. Il debitore, a seguito della sentenza di condanna aveva effettuato il pagamento "ratealmente" con l' "accordo" del creditore, ma con ritardo. Secondo la Corte, il debitore deve corrispondere sulle somme tardivamente corrisposte la rivalutazione monetaria e gli interessi. L' A. esamina la sentenza con particolare riferimento al tema della autonoma azionabilita' dell' art. 429 c.p.c.
art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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