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205615
IDG930605262
93.06.05262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fossati Carlo
Decorrenza della prescrizione: la tranquillita' effettiva del lavoratore conta piu' della qualificazione astratta del rapporto
Nota a Cass. sez. lav. 24 marzo 1992, n. 3658
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 614-616
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74492; D74; D42113
Siccome il regime di stabilita' reale rileva solo se concretamente riconosciuto e applicato dalle parti, i lavoratori non inquadrati come dipendenti dell' azienda non avrebbero potuto far valere i propri diritti durante lo svolgimento del rapporto stesso, senza esporsi al rischio di immediata risoluzione. Pertanto, configurandosi una chiara situazione di "metus", in capo al lavoratore, la sentenza afferma che e' da escludere la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto. La Corte ha riconosciuto, poi, come domanda nuova in appello il diritto dei resistenti alle competenze dovute per trattamento di fine rapporto e indennita' sostitutiva di preavviso, che il Tribunale, invece, aveva considerato ricompreso nella generica domanda riferita a "tutte le competenze retributive", formulata nell' atto introduttivo del giudizio. Sul punto ha ritenuto necessario un approfondimento interpretativo della domanda originaria da parte del giudice di merito, per stabilirne l' ambito effettivo. L' A. approfondisce sul piano giurisprudenziale e dottrinario ambedue gli aspetti della sentenza.
art. 2948 n. 4 c.c. art. 2955 n. 2 c.c. art. 2956 n. 1 c.c. art. 437 comma 2 c.p.c. C. Cost. 18 giugno 1966, n. 63
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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