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| IDG930605262 | |
| 93.06.05262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fossati Carlo
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| Decorrenza della prescrizione: la tranquillita' effettiva del
lavoratore conta piu' della qualificazione astratta del rapporto
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| Nota a Cass. sez. lav. 24 marzo 1992, n. 3658
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 614-616
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74492; D74; D42113
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| Siccome il regime di stabilita' reale rileva solo se concretamente
riconosciuto e applicato dalle parti, i lavoratori non inquadrati
come dipendenti dell' azienda non avrebbero potuto far valere i
propri diritti durante lo svolgimento del rapporto stesso, senza
esporsi al rischio di immediata risoluzione. Pertanto, configurandosi
una chiara situazione di "metus", in capo al lavoratore, la sentenza
afferma che e' da escludere la decorrenza del termine di prescrizione
in costanza di rapporto. La Corte ha riconosciuto, poi, come domanda
nuova in appello il diritto dei resistenti alle competenze dovute per
trattamento di fine rapporto e indennita' sostitutiva di preavviso,
che il Tribunale, invece, aveva considerato ricompreso nella generica
domanda riferita a "tutte le competenze retributive", formulata nell'
atto introduttivo del giudizio. Sul punto ha ritenuto necessario un
approfondimento interpretativo della domanda originaria da parte del
giudice di merito, per stabilirne l' ambito effettivo. L' A.
approfondisce sul piano giurisprudenziale e dottrinario ambedue gli
aspetti della sentenza.
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| art. 2948 n. 4 c.c.
art. 2955 n. 2 c.c.
art. 2956 n. 1 c.c.
art. 437 comma 2 c.p.c.
C. Cost. 18 giugno 1966, n. 63
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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