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| IDG931505666 | |
| 93.15.05666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Conti Roberto
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| Brevi note sulle sentenze condizionali e su una peculiare forma di
garanzia per i vizi della cosa venduta
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| Nota a Cass. 13 settembre 1991, n. 9578
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| Foro pad., an. 47 (1992), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 332-334
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D416; D40553; D30630; D3053
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| La sentenza in epigrafe estende il principio dell' ammissibilita'
delle sentenze condizionali al debitore che agisce in rivalsa nei
confronti del chiamato in garanzia. Con riferimento alla fattispecie
esaminata, la Suprema Corte ha affermato che il debitore convenuto
che chiama in causa un soggetto tenuto a garantirlo, in forza di
separato rapporto, per quanto da lui dovuto all' attore (agente nella
specie in via riconvenzionale), puo' ottenere nel medesimo giudizio
pronunzia di condanna del terzo all' adempimento, restando tale
sentenza subordinata alla prova, necessariamente posteriore alla
definizione del giudizio, che il garantito abbia a sua volta
adempiuto all' obbligazione, determinata in sentenza, nei confronti
dell' attore. La Suprema Corte ha affermato inoltre il principio
secondo il quale nell' ambito della responsabilita' per i vizi della
cosa venduta, l' alienante e', tra l' altro, tenuto a risarcire i
danni conseguenti all' attivita' del terzo (produttore del bene)
adoperatosi, senza riuscirvi, per eliminare i vizi afferenti al bene.
L' A. approfondisce i due aspetti della sentenza, attraverso un ampio
excursus di giurisprudenza e dottrina.
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| art. 106 c.p.c.
art. 108 c.p.c.
art. 1490 c.c.
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