Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


206019
IDG931505666
93.15.05666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Roberto
Brevi note sulle sentenze condizionali e su una peculiare forma di garanzia per i vizi della cosa venduta
Nota a Cass. 13 settembre 1991, n. 9578
Foro pad., an. 47 (1992), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 332-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D416; D40553; D30630; D3053
La sentenza in epigrafe estende il principio dell' ammissibilita' delle sentenze condizionali al debitore che agisce in rivalsa nei confronti del chiamato in garanzia. Con riferimento alla fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha affermato che il debitore convenuto che chiama in causa un soggetto tenuto a garantirlo, in forza di separato rapporto, per quanto da lui dovuto all' attore (agente nella specie in via riconvenzionale), puo' ottenere nel medesimo giudizio pronunzia di condanna del terzo all' adempimento, restando tale sentenza subordinata alla prova, necessariamente posteriore alla definizione del giudizio, che il garantito abbia a sua volta adempiuto all' obbligazione, determinata in sentenza, nei confronti dell' attore. La Suprema Corte ha affermato inoltre il principio secondo il quale nell' ambito della responsabilita' per i vizi della cosa venduta, l' alienante e', tra l' altro, tenuto a risarcire i danni conseguenti all' attivita' del terzo (produttore del bene) adoperatosi, senza riuscirvi, per eliminare i vizi afferenti al bene. L' A. approfondisce i due aspetti della sentenza, attraverso un ampio excursus di giurisprudenza e dottrina.
art. 106 c.p.c. art. 108 c.p.c. art. 1490 c.c.



Ritorna al menu della banca dati