Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207190
IDG931006837
93.10.06837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coniglio Giovan Battista
Condono. Decadenza dai benefici per omesso o tardivo pagamento delle imposte liquidate ex art. 53, n. 8, legge n. 413/91
Riv. leg. fisc., an. 88 (1993), fasc. 9, pt. 1, pag. 1545-1547
D2195; D218
Si tratta di una sintetica analisi dell' art. 53 n. 8 l. 413/1991, in base al quale le somme dovute a seguito di istanza di condono devono essere liquidate entro 60 giorni dalla notificazione dell' avvenuta liquidazione; da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, l' accertamento sia della base imponibile che del tributo. Vengono valutate, in particolare, le conseguenze dell' omesso o ritardato pagamento.
art. 53 n. 8 l. 30 dicembre 1991, n. 413
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati