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| IDG931506980 | |
| 93.15.06980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Perna R.
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| Osservazione a ord. Trib. Pesaro 21 aprile 1993
ord. Trib. Pesaro 18 gennaio 1993
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 10, pt. 2, pag. 577-580
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50411; D2195
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| L' ordinanza del 18 gennaio afferma che "non e' manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale della l. 75/93
nella parte in cui, riaprendo i termini di presentazione della
domanda di condono fiscale disposto dall' art. 67 l. 413/91,
determina l' estensione dell' amnistia per i reati connessi alle
fattispecie condonate disposta dal d.p.r. 23/92, anche alle
fattispecie condonate a seguito di presentazione della domanda
successivamente alla scadenza del termine originario, in riferimento
all' art. 79 Cost.". L' altra ordinanza afferma che "la riapertura
dei termini di presentazione dell' istanza di condono fiscale,
disposta dall' art. 3 d.l. 455/92, non ha rilevanza penale, e va
pertanto respinta la richiesta di sospensione del processo penale
avanzata dall' imputato al fine di poter presentare tale istanza".
Nel piu' ampio quadro della questione del rapporto fra provvedimenti
di "condono" ed estinzione dei reati connessi con le fattispecie
condonate, l' A. esamina le problematiche relative all'
estensibilita' delle innovazioni della disciplina del condono ad un
provvedimento di amnistia condizionata e, in particolare, per quanto
riguarda l' efficacia sul versante penale della riapertura dei
termini per la presentanzione delle domande di condono. La questione
viene esaminata alla luce dell' intervenuta riforma dell' art. 79
Cost.
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| art. 79 Cost.
art. 67 l. 30 dicembre 1991, n. 413
d.p.r. 20 gennaio 1992, n. 23
art. 3 d.l. 24 novembre 1992, n. 455
l. 24 marzo 1993, n. 75
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