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207333
IDG931506980
93.15.06980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perna R.
Osservazione a ord. Trib. Pesaro 21 aprile 1993 ord. Trib. Pesaro 18 gennaio 1993
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 10, pt. 2, pag. 577-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50411; D2195
L' ordinanza del 18 gennaio afferma che "non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della l. 75/93 nella parte in cui, riaprendo i termini di presentazione della domanda di condono fiscale disposto dall' art. 67 l. 413/91, determina l' estensione dell' amnistia per i reati connessi alle fattispecie condonate disposta dal d.p.r. 23/92, anche alle fattispecie condonate a seguito di presentazione della domanda successivamente alla scadenza del termine originario, in riferimento all' art. 79 Cost.". L' altra ordinanza afferma che "la riapertura dei termini di presentazione dell' istanza di condono fiscale, disposta dall' art. 3 d.l. 455/92, non ha rilevanza penale, e va pertanto respinta la richiesta di sospensione del processo penale avanzata dall' imputato al fine di poter presentare tale istanza". Nel piu' ampio quadro della questione del rapporto fra provvedimenti di "condono" ed estinzione dei reati connessi con le fattispecie condonate, l' A. esamina le problematiche relative all' estensibilita' delle innovazioni della disciplina del condono ad un provvedimento di amnistia condizionata e, in particolare, per quanto riguarda l' efficacia sul versante penale della riapertura dei termini per la presentanzione delle domande di condono. La questione viene esaminata alla luce dell' intervenuta riforma dell' art. 79 Cost.
art. 79 Cost. art. 67 l. 30 dicembre 1991, n. 413 d.p.r. 20 gennaio 1992, n. 23 art. 3 d.l. 24 novembre 1992, n. 455 l. 24 marzo 1993, n. 75



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