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207336
IDG931506983
93.15.06983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manzo G.
Osservazione a C. Conti sez. contr. Stato 21 aprile 1992, n. 27
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 10, pt. 3, pag. 528-529
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02305; D03212
La decisione in epigrafe ha ritenuto illegittimo l' art. 6 d.lg. 267/1992 disciplinante il Giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige; pertanto non e' stato ammesso al visto e alla registrazione. E' stato, pero', registrato, successivamente, con riserva, ai sensi della delibera delle sezioni unite n. 83/1992. Secondo la Corte, il Giudice di pace non e' equiparabile al giudice conciliatore menzionato nello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Nel frattempo la Regione ha emanato al legge regionale n. 9/1993 che detta "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace". L' A. esamina alcuni aspetti di questa legge. Solleva dubbi sulla possibilita' di disciplinare alcune materie in presenza della riserva di legge statale riguardo alla disciplina degli organi e a quella processuale.
art. 6 d.lg. 16 marzo 1992, n. 267 l.r. TA 2 maggio 1993, n. 9



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