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207341
IDG931506988
93.15.06988 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romboli Roberto
Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera della parte di fronte ad una Corte Costituzionale incredibilmente distratta
Nota a C. Cost. 5 maggio 1993, n. 217
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2292-3001
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02301; D5500; D6612
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' dell' art. 274 comma 2 c.p.mil.p., il quale prevede, per i reati di assenza dal servizio, che qualora l' imputato si costituisca volontariamente, la competenza a conoscere del fatto spetti al Tribunale del luogo dove e' avvenuta la volontaria costituzione. Tale disposizione, ad avviso del giudice di rimessione, sarebbe in presunto contrasto con la precostituzione del giudice ad opera della legge in quanto, riconoscendo all' imputato la facolta' di costituirsi volontariamente presso un qualsiasi reparto, verrebbe a riconoscere allo stesso la possibilita' di scegliere il giudice che lo giudichera'. L' A. analizza la pronuncia per quanto riguarda la questione attinente alla garanzia della precostituzione per legge del giudice ex art. 25 comma 1 Cost. e, in particolare, l' aspetto relativo ai limiti entro i quali puo', alla luce di quel principio, riconoscersi alla parte di un processo la possibilita' di influire sulla determinazione del giudice competente a giudicarlo. L' analisi della sentenza viene condotta alla luce della precedente pronuncia costituzionale n. 269/1992.
art. 25 comma 1 Cost. art. 274 comma 2 c.p.mil.p. C. Cost. 12 giugno 1992, n. 269



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