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| IDG931506988 | |
| 93.15.06988 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romboli Roberto
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| Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera
della parte di fronte ad una Corte Costituzionale incredibilmente
distratta
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| Nota a C. Cost. 5 maggio 1993, n. 217
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2292-3001
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02301; D5500; D6612
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di
legittimita' dell' art. 274 comma 2 c.p.mil.p., il quale prevede, per
i reati di assenza dal servizio, che qualora l' imputato si
costituisca volontariamente, la competenza a conoscere del fatto
spetti al Tribunale del luogo dove e' avvenuta la volontaria
costituzione. Tale disposizione, ad avviso del giudice di rimessione,
sarebbe in presunto contrasto con la precostituzione del giudice ad
opera della legge in quanto, riconoscendo all' imputato la facolta'
di costituirsi volontariamente presso un qualsiasi reparto, verrebbe
a riconoscere allo stesso la possibilita' di scegliere il giudice che
lo giudichera'. L' A. analizza la pronuncia per quanto riguarda la
questione attinente alla garanzia della precostituzione per legge del
giudice ex art. 25 comma 1 Cost. e, in particolare, l' aspetto
relativo ai limiti entro i quali puo', alla luce di quel principio,
riconoscersi alla parte di un processo la possibilita' di influire
sulla determinazione del giudice competente a giudicarlo. L' analisi
della sentenza viene condotta alla luce della precedente pronuncia
costituzionale n. 269/1992.
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| art. 25 comma 1 Cost.
art. 274 comma 2 c.p.mil.p.
C. Cost. 12 giugno 1992, n. 269
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