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207342
IDG931506989
93.15.06989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tombari Fabbrini Giovanna
Inammissibilita' e improcedibilita' del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo
Nota a Cass. sez. I civ. 14 luglio 1993, n. 7802 Cass. sez. I civ. 25 febbraio 1993, n. 2333
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3021-3027
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42260; D41101
La massima della prima sentenza afferma che "il mancato deposito della procura conferita con atto separato nel termine di 20 giorni dall' ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso e' proposto determina, senza possibilita' alcuna di sanatoria, l' improcedibilita' del ricorso". Con la seconda sentenza la Corte afferma il principio secondo cui anche in ipotesi di ricorso inammissibile per mancata indicazione delle parti, trova applicazione il criterio della sanatoria, nel caso in cui queste si siano costituite. I due provvedimenti consentono all' A. di sviluppare alcune riflessioni sulla correttezza di quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che tende ad introdurre possibilita' di convalida di fronte ad ipotesi di inammissibilita' o di impossibilita'.
art. 164 c.p.c. art. 366 c.p.c. art. 369 c.p.c.



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