Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207343
IDG931506990
93.15.06990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Annecchino Marco
Sull' art. 52 testo unico delle disposizioni sull' imposta di registro e sulla sua applicazione retroattiva
Nota a Cass. sez. I civ. 4 maggio 1993, n. 5181 Cass. sez. I civ. 5 marzo 1993, n. 2677
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3045-3049
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23104; D23105
Le due sentenze in epigrafe affrontano il problema dell' applicazione retroattiva delle norme in materia di accertamento di valore contenute nel testo unico sull' imposta di registro, giungendo a soluzioni diverse. In particolare l' A. esamina criticamente la sentenza n. 2677, in relazione all' applicazione retroattiva dell' art. 52 d.p.r. 131/1986. A conclusione l' A. ritiene che il contribuente che abbia dichiarato, sia prima che dopo l' entrata in vigore del d.p.r. 131 cit., valori inferiori a quelli che derivano dall' applicazione dei coefficienti automatici, non potra' paralizzare l' azione dell' amministrazione invocando l' art. 52 cit. Il contribuente che in futuro dichiari valori inferiori alla "soglia" di cui all' art. 52 in questione potra' subire un accertamento ed eventualmente un giudizio dall' esito incerto non suscettibile di essere condizionato da un "pentimento" in corso di causa.
art. 52 comma 4 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 art. 79 comma 2 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131



Ritorna al menu della banca dati