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| IDG931506992 | |
| 93.15.06992 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellantuono D.
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 4 febbraio 1993, n. 1382
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3079-3081
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142; D917; D40550
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| La sentenza in esame esclude la violazione delle disposizioni sul
litisconsorzio necessario nei conflitti del figlio di uno degli
originari affittuari succeduto al padre, in quanto, avendo reso il
posto del padre dopo la morte, doveva considerarsi facente parte
della famiglia coltivatrice, con la conseguente applicazione dell'
art. 48 comma 1 l. 203/1982; afferma che e' il subaffittuario, e non
l' affittuario, legittimato ad eccepire il mancato esercizio dell'
azione di risoluzione, entro 4 mesi dalla conoscenza del subaffitto,
da parte del concedente; esclude altresi' il litisconsorzio
necessario con il subaffittuario a motivo delle due azioni distinte
ed indipendenti di cui all' art. 21 l. 203/1982. L' A. solleva dubbi
circa l' esclusione del litisconsorzio necessario per la proposizione
dell' azione di risoluzione del contratto nei confronti di tutti i
componenti della famiglia coltivatrice; altrettanti dubbi si pongono
per il litisconsorzio necessario con il subaffittuario, emergendo
dall' art. 21 cit. che la decisione produce un risultato pienamente
utile se pronunciata in un giudizio in cui siano presenti affittuario
e subaffittuario.
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| art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 21 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 102 c.p.c.
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