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207345
IDG931506992
93.15.06992 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 4 febbraio 1993, n. 1382
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3079-3081
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D917; D40550
La sentenza in esame esclude la violazione delle disposizioni sul litisconsorzio necessario nei conflitti del figlio di uno degli originari affittuari succeduto al padre, in quanto, avendo reso il posto del padre dopo la morte, doveva considerarsi facente parte della famiglia coltivatrice, con la conseguente applicazione dell' art. 48 comma 1 l. 203/1982; afferma che e' il subaffittuario, e non l' affittuario, legittimato ad eccepire il mancato esercizio dell' azione di risoluzione, entro 4 mesi dalla conoscenza del subaffitto, da parte del concedente; esclude altresi' il litisconsorzio necessario con il subaffittuario a motivo delle due azioni distinte ed indipendenti di cui all' art. 21 l. 203/1982. L' A. solleva dubbi circa l' esclusione del litisconsorzio necessario per la proposizione dell' azione di risoluzione del contratto nei confronti di tutti i componenti della famiglia coltivatrice; altrettanti dubbi si pongono per il litisconsorzio necessario con il subaffittuario, emergendo dall' art. 21 cit. che la decisione produce un risultato pienamente utile se pronunciata in un giudizio in cui siano presenti affittuario e subaffittuario.
art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 21 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 102 c.p.c.



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