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| IDG931506994 | |
| 93.15.06994 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrari Vincenzo
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| Infortunio "in itinere": facciamo il punto
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| Osservazione a Cass. sez. lav. 13 ottobre 1992, n. 11145
Cass. sez. lav. 10 marzo 1992, n. 2883
Cass. sez. lav. 24 febbraio 1992, n. 2291
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3122-3124
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7011
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| La prima delle sentenze in rassegna afferma che "nel rischio
infortunistico aziendale, rilevante ai fini della determinazione del
premio dovuto all' INAIL, rientrano anche gli infortuni in itinere".
La seconda pronuncia afferma che l' infortunio in itinere "e'
indennizzabile solo quando il lavoratore per recarsi al luogo di
lavoro o per tornare alla propria abitazione, risulti esposto ad un
rischio specifico che faccia considerare sussistente l' occasione di
lavoro". Con la terza sentenza la Cassazione ha ritenuto
insussistente il rischio specifico "nel caso di infortunio occorso al
lavoratore, dopo essere disceso dal mezzo fornito dal datore di
lavoro, mentre attraversava una strada aperta al pubblico transito e
priva di particolare pericolosita'". Nel vuoto legislativo
determinato dalla mancata attuazione della delega legislativa di cui
all' art. 31 l. 15/1963, nel nostro ordinamento e' assente una
disciplina legislativa dell' infortunio in itinere, la giurisprudenza
ha ovviato a questo vuoto. Si rende comunque opportuno un intervento
legislativo che tenga conto dell' elaborazione giurisprudenziale, per
una configurazione della fattispecie, piu' adeguata alle esigenze
della sicurezza sociale.
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| art. 31 l. 19 gennaio 1963, n. 15
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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