Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207347
IDG931506994
93.15.06994 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Vincenzo
Infortunio "in itinere": facciamo il punto
Osservazione a Cass. sez. lav. 13 ottobre 1992, n. 11145 Cass. sez. lav. 10 marzo 1992, n. 2883 Cass. sez. lav. 24 febbraio 1992, n. 2291
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3122-3124
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
La prima delle sentenze in rassegna afferma che "nel rischio infortunistico aziendale, rilevante ai fini della determinazione del premio dovuto all' INAIL, rientrano anche gli infortuni in itinere". La seconda pronuncia afferma che l' infortunio in itinere "e' indennizzabile solo quando il lavoratore per recarsi al luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, risulti esposto ad un rischio specifico che faccia considerare sussistente l' occasione di lavoro". Con la terza sentenza la Cassazione ha ritenuto insussistente il rischio specifico "nel caso di infortunio occorso al lavoratore, dopo essere disceso dal mezzo fornito dal datore di lavoro, mentre attraversava una strada aperta al pubblico transito e priva di particolare pericolosita'". Nel vuoto legislativo determinato dalla mancata attuazione della delega legislativa di cui all' art. 31 l. 15/1963, nel nostro ordinamento e' assente una disciplina legislativa dell' infortunio in itinere, la giurisprudenza ha ovviato a questo vuoto. Si rende comunque opportuno un intervento legislativo che tenga conto dell' elaborazione giurisprudenziale, per una configurazione della fattispecie, piu' adeguata alle esigenze della sicurezza sociale.
art. 31 l. 19 gennaio 1963, n. 15 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124



Ritorna al menu della banca dati