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207348
IDG931506995
93.15.06995 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marzo Giuseppe
Danno morale e limiti oggettivi alla surroga dell' assicuratore
Nota a Cass. sez. III civ. 20 giugno 1992, n. 7577
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3134-3139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165; D3070; D30706; D30542
Secondo la massima della sentenza annotata il diritto di surroga dell' assicuratore nei confronti del terzo danneggiante non puo' estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa (nella specie, si e' escluso che l' INAIL potesse valersi, nell' esercizio del diritto di surroga, delle somme dovute dal danneggiante a titolo di danno morale). L' A. valuta positivamente questo "revirement" della Cassazione, alla luce della sentenza costituzionale in materia, rilevando la persuasivita' delle motivazioni che riprendono le argomentazioni della dottrina piu' attente. Valuta le implicazioni dell' opinione ermeneutica accolta dalla Cassazione che correttamente inserisce, afferma l' A., la surroga nell' alveo del contratto di assicurazione. Sarebbe opportuno l' intervento delle sezioni unite al fine di confermare questo indirizzo, fino ad oggi minoritario, perche' la pronuncia in rassegna non venga accantonata come una decisione eccentrica rispetto all' orientamento consolidato.
art. 1916 c.c. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.



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