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207351
IDG931506998
93.15.06998 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Simone R.
Osservazione a ord. Pret. Roma 4 febbraio 1993 Giuri' del codice di autodisciplina pubblicitaria 30 ottobre 1992, n. 146
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 3183-3186
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31130
Il Giuri' dell' autodisciplina pubblicitaria aveva ordinato la cessazione della campagna pubblicitaria di un' acqua minerale che, esaltando il binomio acqua-salute, si imperniava sull' intervento di un "testimonial", nella specie una nota conduttrice televisiva di un programma di divulgazione del mito salutista. Secondo il Giuri', chi assume presso il pubblico la veste di esperto non puo' fare pubblicita' nel settore di sua specifica competenza senza che si determini il rischio di inganno del pubblico. La conduttrice ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. Il Pretore ha accolto il ricorso diretto all' ottenimento di un provvedimento atipico, ritenendo illegittima la cessazione, per ordine del Giuri', della campagna pubblicitaria, stante la lesione del diritto allo sfruttamento della propria notorieta'. L' A. esamina comparativamente le motivazioni dei due provvedimenti, per quanto riguarda il tema della pubblicita' testimoniale, richiamando l' elaborazione della Federal Trade Commission in materia.
d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74



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