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| IDG931507004 | |
| 93.15.07004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Amico Marilisa
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| Decisioni interpretative di rigetto e diritti fondamentali: una nuova
strada per la Corte Costituzionale
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| Nota a C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 10
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| Giur. it., an. 1450 (1993), fasc. 11, pt. 1A, pag. 2049-2060
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021430; D60400; D02145
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| La sentenza in esame ha dichiarato infondata la questione di
legittimita' relativa all' art. 555 comma 3 c.p.p., nella parte in
cui non prevede che il decreto di citazione sia notificato all'
imputato straniero nella traduzione della lingua d' origine; e al
combinato disposto degli artt. 456 e 458 c.p.p, nella parte in cui
non dispongono che l' avviso previsto dalla prima norma sia tradotto
nella lingua dell' imputato straniero, con l' indicazione del termine
per chiedere il giudizio abbreviato. Secondo i giudici "a quibus", la
Corte avrebbe dovuto intervenire con una decisione di tipo additivo
introducendo l' obbligo di traduzione. Secondo la Corte, spetta ai
giudici comuni il compito di assegnare alle norme che non prevedono
tale obbligo, un significato "espansivo", a causa della qualita' di
diritto fondamentale del diritto di difesa. L' A. analizza questa
decisione che, egli afferma, rappresenta una novita' rispetto alle
tecniche tradizionali usate. E' stata adottata, infatti, una
decisione di rigetto interpretativa, rifiutando di estendere
autonomamente la portata di norme processualpenali con una decisione
di accoglimento additiva.
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| art. 24 comma 2 Cost.
art. 456 c.p.p.
art. 458 c.p.p.
art. 555 comma 3 c.p.p.
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