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207357
IDG931507004
93.15.07004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Amico Marilisa
Decisioni interpretative di rigetto e diritti fondamentali: una nuova strada per la Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 10
Giur. it., an. 1450 (1993), fasc. 11, pt. 1A, pag. 2049-2060
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D60400; D02145
La sentenza in esame ha dichiarato infondata la questione di legittimita' relativa all' art. 555 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione sia notificato all' imputato straniero nella traduzione della lingua d' origine; e al combinato disposto degli artt. 456 e 458 c.p.p, nella parte in cui non dispongono che l' avviso previsto dalla prima norma sia tradotto nella lingua dell' imputato straniero, con l' indicazione del termine per chiedere il giudizio abbreviato. Secondo i giudici "a quibus", la Corte avrebbe dovuto intervenire con una decisione di tipo additivo introducendo l' obbligo di traduzione. Secondo la Corte, spetta ai giudici comuni il compito di assegnare alle norme che non prevedono tale obbligo, un significato "espansivo", a causa della qualita' di diritto fondamentale del diritto di difesa. L' A. analizza questa decisione che, egli afferma, rappresenta una novita' rispetto alle tecniche tradizionali usate. E' stata adottata, infatti, una decisione di rigetto interpretativa, rifiutando di estendere autonomamente la portata di norme processualpenali con una decisione di accoglimento additiva.
art. 24 comma 2 Cost. art. 456 c.p.p. art. 458 c.p.p. art. 555 comma 3 c.p.p.



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