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| IDG931507005 | |
| 93.15.07005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Traniello Stefano
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| Preposizione istitoria e apparenza: brevi note su orientamenti
giurisprudenziali vecchi e nuovi
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| Nota a Cass. sez. II civ. 19 febbraio 1993, n. 2020
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 11, pt. 1A, pag. 2087-2092
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311030; D30006
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| La sentenza, definito l' ambito ex art. 2203 della configurabilita'
della preposizione istitoria, non esclude tuttavia, in modo assoluto,
che il soggetto titolare di un "ufficio" dell' impresa possa essere
dotato di poteri di rappresentanza anche in assenza di una espressa
procura. Essa va misurata in riferimento ai poteri di gestione in
concreto attribuiti dall' imprenditore nel senso che "rispetto a
questi ultimi il potere di rappresentanza assume un ruolo strumentale
o servente, e si estende, percio' naturalmente, ossia senza
necessita' di un apposito incarico e secondo criteri della
generalita' e normalita', soltanto agli atti che lo svolgimento del
rapporto di gestione esige (nella specie, e' stata esclusa la
sussistenza del potere di transigere e/o di concedere speciali
riduzioni sul prezzo in capo al soggetto preposto al dipartimento
vendite prodotti speciali di una societa')". L' A. evidenzia l'
aspetto innovativo di questo principio, rilevando, pero', alcune
difficolta' di inquadramento della figura dell' ausiliario scaturenti
dalla decisione. Con questa sentenza la Corte di Cassazione conferma
e precisa anche l' ambito di validita' del principio dell' apparenza
del diritto anche in tema di rappresentanza. L' A. richiama i punti
principali del dibattito sulla questione per individuare con maggior
precisione la portata della sentenza.
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| art. 1393 c.c.
art. 1396 c.c.
art. 1398 c.c.
art. 2203 c.c.
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