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207358
IDG931507005
93.15.07005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Traniello Stefano
Preposizione istitoria e apparenza: brevi note su orientamenti giurisprudenziali vecchi e nuovi
Nota a Cass. sez. II civ. 19 febbraio 1993, n. 2020
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 11, pt. 1A, pag. 2087-2092
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311030; D30006
La sentenza, definito l' ambito ex art. 2203 della configurabilita' della preposizione istitoria, non esclude tuttavia, in modo assoluto, che il soggetto titolare di un "ufficio" dell' impresa possa essere dotato di poteri di rappresentanza anche in assenza di una espressa procura. Essa va misurata in riferimento ai poteri di gestione in concreto attribuiti dall' imprenditore nel senso che "rispetto a questi ultimi il potere di rappresentanza assume un ruolo strumentale o servente, e si estende, percio' naturalmente, ossia senza necessita' di un apposito incarico e secondo criteri della generalita' e normalita', soltanto agli atti che lo svolgimento del rapporto di gestione esige (nella specie, e' stata esclusa la sussistenza del potere di transigere e/o di concedere speciali riduzioni sul prezzo in capo al soggetto preposto al dipartimento vendite prodotti speciali di una societa')". L' A. evidenzia l' aspetto innovativo di questo principio, rilevando, pero', alcune difficolta' di inquadramento della figura dell' ausiliario scaturenti dalla decisione. Con questa sentenza la Corte di Cassazione conferma e precisa anche l' ambito di validita' del principio dell' apparenza del diritto anche in tema di rappresentanza. L' A. richiama i punti principali del dibattito sulla questione per individuare con maggior precisione la portata della sentenza.
art. 1393 c.c. art. 1396 c.c. art. 1398 c.c. art. 2203 c.c.



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