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207363
IDG931507010
93.15.07010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoriello Ciro
La riserva di legge in materia penale fra sufficiente determinatezza legale e disapplicazione del provvedimento amministrativo
Nota a Cass. sez. IV pen. 18 settembre 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 11, pt. 2, pag. 735-742
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5; D425; F603; D5350
La massima della sentenza annotata afferma che "la targa ripetitrice dei rimorchi deve essere di colore giallo, secondo il decreto ministeriale 29 gennaio 1982, che legittimamente integra il precetto penale, contenuto nell' art. 66 comma 3 codice stradale del 1959, secondo una modalita' di formulazione della norma penale giudicata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 132 del 1986". La nota affronta il tema dell' integrazione delle fattispecie incriminatrici da parte di regolamenti o di atti amministrativi, riassumendo le varie posizioni della dottrina in materia. L' A. cerca di dimostrare come ciascuna di esse risponda a diverse concezioni del diritto penale e della sua attuale funzione, ne' alcuna soddisfi l' esigenza di assoluta obiettivita' e aderenza al solo dato normativo. Cio' consente all' A. di avanzare la proposta di abbandonare la ricerca di soluzioni definitive, onde affrontare la problematica delle fonti del diritto penale con riferimento ai singoli casi concreti che si presentano al giurista.
art. 66 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 C. Cost. 9 giugno 1986, n. 132



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