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| IDG931507014 | |
| 93.15.07014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassone Stefania
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| Osservazioni in tema di rilevanza di fatto del rapporto di pubblico
impiego a seguito di assunzione nulla per violazione di norme
imperative
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| Nota a Cons. Stato ad. plen. 9 settembre 1992, n. 10
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 11, pt. 3, pag. 785-798
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D143; D734; D741
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| Secondo le massime della sentenza annotata "il rapporto di pubblico
impiego costituito in violazione di norme imperative di legge e'
nullo ed improduttivo di effetti giuridici; pertanto il suddetto
rapporto, anche se costituito a tempo determinato, non puo' essere
soggetto alla conversione in rapporto a tempo indeterminato di cui
all' art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230. Il rapporto di pubblico
impiego costituito in violazione di norme imperative di legge e'
nullo ed improduttivo di effetti giuridici, ma rileva come rapporto
lavorativo di fatto con le conseguenze favorevoli di cui all' art.
2126 comma 1 c.c.". L' A. analizza la fattispecie e la pronuncia
dell' adunanza plenaria, richiamando la giurisprudenza in materia.
Evidenzia elementi di contraddizione che conseguono all' impostazione
del problema in termini pubblicistici, senza tener conto dell'
aspetto privatistico del rapporto che si instaura tra amministrazione
e lavoratore. Tale soluzione, oltre a creare delle contraddizioni sul
piano strettamente giuridico, appare particolarmente stridente in
rapporto agli emergenti principi di contrattualita' e di progressiva
privatizzazione dell' azione amministrativa.
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| art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230
art. 2126 comma 1 c.c.
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