Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207410
IDG930607057
93.06.07057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rago Geppino
Inapplicabilita' dell' art. 53 l. fall. ai beni costituiti dal fallito in pegno presso un Monte di pegno
Nota a Cass. 25 luglio 1992, n. 8975
Dir. fall., an. 68 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 834-848
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30571; D31331
Secondo la Corte di Cassazione l' art. 53 l. fall. non e' applicabile ai beni costituiti in pegno presso il Monte dei pegni, "sia quando emerga che i beni siano costituiti in pegno dal fallito il quale non sia, pero', portatore attuale della polizza al momento della procedura concorsuale, sia quando il fallito sia portatore della stessa, acquisita poi dall' amministrazione fallimentare". L' A. analizza in primo luogo le differenze, numerose e notevoli sotto il profilo strutturale, tra la normativa prevista per il pegno nel codice civile e quella prevista nella legge speciale. Individua quindi l' ambito di applicazione dell' art. 53 l. fall. e prende in considerazione i diversi casi ipotizzabili sotto il profilo soggettivo. La nota si conclude con alcuni rilievi critici alle conclusioni raggiunte dalla sentenza in commento.
l. 10 maggio 1938, n. 745 r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 art. 53 l. fall. art. 2784 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati