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| IDG930607057 | |
| 93.06.07057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rago Geppino
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| Inapplicabilita' dell' art. 53 l. fall. ai beni costituiti dal
fallito in pegno presso un Monte di pegno
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| Nota a Cass. 25 luglio 1992, n. 8975
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| Dir. fall., an. 68 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 834-848
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30571; D31331
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| Secondo la Corte di Cassazione l' art. 53 l. fall. non e' applicabile
ai beni costituiti in pegno presso il Monte dei pegni, "sia quando
emerga che i beni siano costituiti in pegno dal fallito il quale non
sia, pero', portatore attuale della polizza al momento della
procedura concorsuale, sia quando il fallito sia portatore della
stessa, acquisita poi dall' amministrazione fallimentare". L' A.
analizza in primo luogo le differenze, numerose e notevoli sotto il
profilo strutturale, tra la normativa prevista per il pegno nel
codice civile e quella prevista nella legge speciale. Individua
quindi l' ambito di applicazione dell' art. 53 l. fall. e prende in
considerazione i diversi casi ipotizzabili sotto il profilo
soggettivo. La nota si conclude con alcuni rilievi critici alle
conclusioni raggiunte dalla sentenza in commento.
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| l. 10 maggio 1938, n. 745
r.d. 25 maggio 1939, n. 1279
art. 53 l. fall.
art. 2784 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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