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207431
IDG930607078
93.06.07078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caso Roberto
Nota a Cass. sez. III civ. 22 novembre 1991, n. 12538
Riv. dir. sport., an. 44 (1992), fasc. 4, pag. 660-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1830; D3070; D31650
L' A. esamina sinteticamente le due massime della sentenza annotata, che si occupa di responsabilita' civile per fatto illecito, verificatosi nel caso di una gara sportiva, e di prescrizione in tema di assicurazione della responsabilita' civile. Con la prima massima la Corte di Cassazione afferma che i precettori sono responsabili per il fatto illecito dei loro alunni qualora non abbiano fornito prova dell' impossibilita' di impedire il fatto. La seconda massima sostiene che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale in tema di assicurazione della responsabilita' civile, la richiesta dell' assicurato del risarcimento del danno puo' essere indirizzata solo al beneficiario dell' assicurazione, non essendo necessario svolgere analogo adempimento nei confronti del contraente della polizza.
art. 2048 c.c. art. 2952 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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