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207470
IDG931007117
93.10.07117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Mita Enrico
L' agevolazione con effetti perversi andava corretta, non cancellata
Nota a C. Cost. 13 maggio 1993, n. 233
Dir. prat. trib., an. 64 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 873-878
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23076
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art. 21 comma 2 d.p.r. 601/1973 (che prevedeva, per le aziende di credito, l' esenzione parziale dall' IRPEG degli interessi derivanti da operazioni di mutuo fatte ad alcuni enti pubblici), perche' determina un aggravio del carico fiscale complessivo, in contrasto con l' intento del legislatore, per effetto dei combinati meccanismi di calcolo dell' IRPEG e dell' ILOR. L' A. illustra i motivi per cui la sentenza non appare persuasiva.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 21 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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