Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207474
IDG931007121
93.10.07121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Armella Sara
Sulla detrazione del contributo di miglioria dall' invim
Nota a Cass. sez. I civ. 26 giugno 1992, n. 8032 Cass. sez. I civ. 26 marzo 1992, n. 3724
Dir. prat. trib., an. 64 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 934-950
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24054; D2322
Le sentenze in commento giungono a conclusioni diametralmente opposte circa l' interpretazione e l' applicazione dell' art. 32 comma 3 d.p.r. 634/1972 (istitutivo dell' INVIM), disciplinante la detrazione del contributo di miglioria dall' INVIM decennale. L' A., premesse alcune considerazioni di carattere generale sul contributo di miglioria e sul passaggio da questo all' INVIM, esamina la ratio dell' art. 32 cit., per passare poi all' analisi delle argomentazioni addotte a sostegno delle due pronunce. A suo giudizio, e' da condividere la soluzione adottata con la sentenza n. 8032/1992, secondo la quale l' importo del contributo di miglioria e' detraibile dall' INVIM allorche' non solo il pagamento del contributo medesimo ma anche il presupposto per la sua applicazione si sia verificato nel periodo preso a base per il calcolo dell' incremento di valore imponibile ai fini dell' INVIM.
r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 l. 5 marzo 1963, n. 246 art. 32 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati