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207475
IDG931007122
93.10.07122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marcheselli Alberto
Infedelta' della dichiarazione iva: un orientamento restrittivo della giurisprudenza sul concetto di pericolo per l' erario
Nota a Cass. 3 novembre 1992, n. 11886
Dir. prat. trib., an. 64 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 951-960
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21900; D2315; D2151
Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione afferma che, ai fini della configurazione della violazione punita dall' art. 43 comma 2 d.p.r. 633/1972, e' necessario che l' infedele dichiarazione del contribuente ai fini IVA abbia prodotto, se non un danno, una situazione di concreto pericolo per l' erario; il danno o il concreto pericolo non possono considerarsi realizzati ove il contribuente abbia esposto nella dichiarazione una eccedenza detraibile superiore a quella spettante, e cio' non abbia determinato ne' la liquidazione di una imposta inferiore a quella dovuta, ne' la richiesta di un rimborso. L' A. muove diverse obiezioni critiche alle argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte, in particolare per quanto riguarda l' analisi dell' elemento oggettivo della violazione.
art. 43 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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