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Documento


207517
IDG931207164
93.12.07164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Illegittima e' la "reformatio in pejus" del trattamento economico, ma ammissibili sono modifiche che non riducono l' importo dovuto
Nota a Cons. Stato sez. V 17 luglio 1991, n. 1030
Amm. it., an. 48 (1993), fasc. 11, pag. 1807-1808
D143; D7440
Secondo il Consiglio di Stato il divieto di "reformatio in pejus" del trattamento economico riguarda unicamente il trattamento complessivo fruito dal pubblico dipendente e non puo' comportare alcuna garanzia per quanto riguarda l' attribuzione di livelli retributivi che possono essere variati dall' amministrazione. La nota propone qualche considerazione sul significato applicativo del divieto di "reformatio in pejus".
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