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207542
IDG931207189
93.12.07189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cass. sez. feriale 3 settembre 1992, n. 1077
Foro amm., an. 69 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 921-922
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0431; D313
Secondo la massima della sentenza in commento "la cancellazione dalle liste elettorali, a causa di fallimento, puo' essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". Nel suo breve commento l' A., dopo aver richiamato la normativa sulla materia, affronta il problema consistente nello stabilire se la sopravvenienza dell' assoluzione o dell' eliminazione della declaratoria di fallimento importa la "restitutio in integrum" della persona colpita dagli effetti della condanna, non definitiva, o dichiarata fallita.
art. 2 comma 2 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 art. 15 comma 1 l. 19 marzo 1990, n. 55 l. 16 gennaio 1992, n. 15 l. 18 gennaio 1992, n. 16
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